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Re: TREE CLIMBING
per usare i ramponi bisogna fare un corso di tree climbing o uno si compra l'occorrente e fà da sè .ciao carlotizianoclimb ha scritto:basta recuperare le forcelle ad ogni taglio ora vi va con i ramponi oggi veramente un bel lavoro un abbattimento di un grosso abete che stava causando problemi strutturali ad una villetta.
basta scale per arrivare ai primi rami basta lancio di sagole allora si inizia subito a salire con corda di posizionamento non appena si arriva ai primi rami con molta comodita si tagliano e si procede verso la chioma non serve lasciare un po di ramo per facilitare l'appoggio del piede che lavora benissimo nel massimo confort si puo girare intorno al tronco salire e scendere senza fatica nella massima stabilita anzi dopo aver fatto un po di pratica ho provato a salise invelocita per un tratto di 5 metri come fanno nelle competizioni una stabilita eccezzionale. ora le uniche corde che vedro sono quelle per controllare la caduta delle varie sezioni del tronco quindi basta usurare le mie corde statiche da lavoro che tra le altre cose costano e si consumano .
per non parlare dei tempi di lavoro che sono diminuiti del 50%
in sintesi
minor tempo di lavoro
confort,e sicurezza,
minor usura dei materiali
guadagno assicurato.
curva- UTENTE BANNATO
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Re: TREE CLIMBING
bhe sicuramente se non si ha esperienza in nessun campo alpinistico speleo ecc sarebbe meglio fare un corso ma non penso ci siano dei corsi specifici per l'utilizzo dei ramponi penso che nel corso di tree climbing sia compreso anche un capitolo dedicato ai ramponi visto che sono attrezzature specifiche per queste tecniche di abbatimento io personalmente non sento la necessita di fare un corso anche se sicuramente qualcosa la imparerei ugualmente visto che non si smette mai di imparare e magari qualcosa la potrei anche gia sapere .
l'utilizzo di queste attrezzature e' intuitivo la cosa cambia per l'utilizzo delle corde e dei sistemi di bloccaggio tipo croll o maniglia discensori ecc se non si sa quel che si fa si rischia di rimanere bloccati si deve avere una conooscenza di tutti i nodi di tutte le possibili chiavi di bloccaggio ecc diciamo che bisogna avere una buona conoscenza di tutto quello che si fa la strategia giusta e' quella di procedere sempre con un paio di sicure per esempio sali in corda singola hai il crol come sicura e una longe sulla maniglia quindi due sicure con i ramponi hai come sicura i ramponi e la corda di posizionamento ecc
l'utilizzo di queste attrezzature e' intuitivo la cosa cambia per l'utilizzo delle corde e dei sistemi di bloccaggio tipo croll o maniglia discensori ecc se non si sa quel che si fa si rischia di rimanere bloccati si deve avere una conooscenza di tutti i nodi di tutte le possibili chiavi di bloccaggio ecc diciamo che bisogna avere una buona conoscenza di tutto quello che si fa la strategia giusta e' quella di procedere sempre con un paio di sicure per esempio sali in corda singola hai il crol come sicura e una longe sulla maniglia quindi due sicure con i ramponi hai come sicura i ramponi e la corda di posizionamento ecc
tizianoclimb- utente registrato
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Re: TREE CLIMBING
tizianoclimb ha scritto:basta recuperare le forcelle ad ogni taglio ora vi va con i ramponi oggi veramente un bel lavoro un abbattimento di un grosso abete che stava causando problemi strutturali ad una villetta.
basta scale per arrivare ai primi rami basta lancio di sagole allora si inizia subito a salire con corda di posizionamento non appena si arriva ai primi rami con molta comodita si tagliano e si procede verso la chioma non serve lasciare un po di ramo per facilitare l'appoggio del piede che lavora benissimo nel massimo confort si puo girare intorno al tronco salire e scendere senza fatica nella massima stabilita anzi dopo aver fatto un po di pratica ho provato a salise invelocita per un tratto di 5 metri come fanno nelle competizioni una stabilita eccezzionale. ora le uniche corde che vedro sono quelle per controllare la caduta delle varie sezioni del tronco quindi basta usurare le mie corde statiche da lavoro che tra le altre cose costano e si consumano .
per non parlare dei tempi di lavoro che sono diminuiti del 50%
in sintesi
minor tempo di lavoro
confort,e sicurezza,
minor usura dei materiali
guadagno assicurato.
Ciao Tizianoclimb,sono contento che li hai provati anche te,come ti avevo detto sono comodissimi e si risparmia molto tempo.orè è un piacere svolgere quel tipo di abattimento.CIAO BUON LAVORO
fabio82- utente registrato
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Età : 42
Località : treviso
Re: TREE CLIMBING
si si grazie per il consiglio poi sono arrivati il giorno successivo al pagamento molto veloci con la spedizione .
tizianoclimb- utente registrato
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Età : 41
Re: TREE CLIMBING
tizianoclimb ha scritto:si si grazie per il consiglio poi sono arrivati il giorno successivo al pagamento molto veloci con la spedizione .
tiziano un giorno se ci incontriamo avrei il piacere di farmeli provare? cioa carlo
curva- UTENTE BANNATO
- Messaggi : 928
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Età : 76
Località : cesano di roma
tree climbing
Il tree climbing in Italia lo può praticare solamente chi ha un patentino apposito, secondo le direttive Dlgs 235 2003, decreto 81 2008... ne ho lette di tutte in questa sezione, non date consigli pericolosi e fuori dalla legge, il tree climbing è un lavoro molto pericoloso ed è regolamentato!, a che interessa deve fare corsi, esami, specializzarsi, se no lasciate perdere!! ciao a tutti
alce- UTENTE BANNATO
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Data d'iscrizione : 09.11.10
Re: TREE CLIMBING
Probabilmente, se parli di professionisti.alce ha scritto:Il tree climbing in Italia lo può praticare solamente chi ha un patentino apposito, secondo le direttive Dlgs 235 2003, decreto 81 2008...
Potresti citare dove hai letto queste nefandezze?alce ha scritto:ne ho lette di tutte in questa sezione, non date consigli pericolosi e fuori dalla legge
ferrari-tractor- Moderatori
- Messaggi : 13780
Data d'iscrizione : 19.04.10
Età : 43
Località : Prov. Cuneo
Re: TREE CLIMBING
ciao ferrari-tractor, non voglio qui fare il pedante, ma è chiaro, usando un pò di buon senso, che il tree climbing è riservato ai professionisti, che sanno usare le tecniche necessarie per fare, primo, un lavoro in sicurezza, poi un lavoro ben fatto a regola d'arte sugli alberi (chi qui dentro pensa ancora che il capitozzo sia una giusta potatura?), cioè a quelli che si chiamano arboricoltori, qui ho letto di reti di protezione, inbrachi usati solo giusto per scena, corde che impiccano, numeri circensi, ritenzioni fatte sui pioli dove sta l'operatore, arrampicate tipo free climbing (poi voglio vedere dove tagliano), la disciplina del tree climbing non si improvvisa, si impara, tramite corsi ed esperienza, senza dimenticare le giuste norme dell'arboricoltura moderna nel rispetto del patrimonio arboreo. La legge è chiara chi non si vuole adeguare rischia multe e denunce penali...amen... ciao
alce- UTENTE BANNATO
- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 09.11.10
Re: TREE CLIMBING
alce ha scritto:ne ho lette di tutte in questa sezione, non date consigli pericolosi e fuori dalla legge
anche io sarei molto curioso di sapere quando abbiamo consigliato di effettuare pratiche pericolose ed illegali.
alce ha scritto:qui ho letto di reti di protezione, inbrachi usati solo giusto per scena, corde che impiccano, numeri circensi, ritenzioni fatte sui pioli dove sta l'operatore, arrampicate tipo free climbing (poi voglio vedere dove tagliano),
mi sembra di intuire che tu ti riferisca soprattutto a me. io ho scritto più volte che non me la sento di dare consigli giacchè adotto una tecnica tutta mia e mai mi sono sognato di indicarla a nessuno come corretta pratica. ricordo anche che ero entrato in quella discussione scrivendo che vi partecipavo solo perchè sollecitato da alcuni iscritti via MP a prenderne parte. quanto a chi scriveva che usa gli imbrachi solo per scena stai parlando di post di un utente bannato...quindi...vedi un pò tu.
alce ha scritto:La legge è chiara chi non si vuole adeguare rischia multe e denunce penali...amen... ciao
potresti per cortesia metterci i link delle leggi di cui parli? e delle relative denuncie penali?
un consiglio: direi che non sei entrato proprio in punta di piedi in questo forum. ci conosci poco e probabilmente non sai che parecchi fra di noi (io tra questi) sono professionisti con oltre venti anni di eperienza. sii un pò più moderato nella affermazione di quanto scrivi: qui tutti abbiamo bisogno di imparare (te compreso) ma nessuno ha bisogno di lezioni accademiche.
saluti
peppone
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"La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
(Theodor Heuss, Presidente della Repubblica Federale di Germania dal 1949 al 1959).
Re: TREE CLIMBING
peppone prova a cliccare su google dlgs 235- 2003 riguardante sui lavori su fune, la regione piemonte fa corsi gratuiti di tree climbing ai piemontesi con p.iva nell'ambito forestale, e potete scaricare gratuitamente manuale di tree climbing sul sito Regione Piemonte Foreste e Montagna in cui è tutto spiegato ciao
alce- UTENTE BANNATO
- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 09.11.10
Re: TREE CLIMBING
alce ha scritto:peppone prova a cliccare su google dlgs 235- 2003 riguardante sui lavori su fune, la regione piemonte fa corsi gratuiti di tree climbing ai piemontesi con p.iva nell'ambito forestale, e potete scaricare gratuitamente manuale di tree climbing sul sito Regione Piemonte Foreste e Montagna in cui è tutto spiegato ciao
quei link li abbiamo già sul forum da moltissimo tempo. cercali nella sezione sicurezza e li troverai.
tu parlavi di multe e denunce penali...nulla di tutto ciò è riportato nei documenti che citi e che comunque già conosciamo. quindi una informazione sbagliata la stai dando tu: "denuce penali". ma dove? quando?
saluti
peppone
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"La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
(Theodor Heuss, Presidente della Repubblica Federale di Germania dal 1949 al 1959).
Re: TREE CLIMBING
io non do informazione sbagliate, sono un istruttore forestale regionale, se arrampichi gli alberi senza patentino vai sul penale, se abbatti senza permesso in zone vincolate vai sul penale, se non c'è la figura del preposto in lavori su fune vai sul penale, io l'umiltà ce la metto fai così anche tu peppone, se vuoi cacciami dal forum visto che banni quello che vuoi, ma sappi che non è questo il modo per migliorarsi, informazione e formazione è fondamentale nei lavori forestali e se qualcuno ne sa più di te ascoltalo invece di cacciarlo ciao
alce- UTENTE BANNATO
- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 09.11.10
Re: TREE CLIMBING
vorresti dire che se io domani vado nel bosco, e per piazzare una scarpa devo arrampicarmi su di un albero, e magari tagliarci qualche ramo, passa una guardia e mi arresta??? oppure mi denuncia???
arnaldo- ex moderatori
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Età : 57
Località : trasaghis udine
Re: TREE CLIMBING
Eh oggi col maltempo alce ci prova....
Ma di solito c'è sempre della tolleranza.
So per certo, come molti, che se in un cantiere dove si lavora in quota il moschettone o la longe non hanno il relativo libretto possono succedere cose sgradevoli; il direttori lavori o la ditta rischiano grosso: lo sappiamo tutti (spero).
Oltre alla polemica penale si penale no cosa abbiamo da aggiungere?
Zao
Ma di solito c'è sempre della tolleranza.
So per certo, come molti, che se in un cantiere dove si lavora in quota il moschettone o la longe non hanno il relativo libretto possono succedere cose sgradevoli; il direttori lavori o la ditta rischiano grosso: lo sappiamo tutti (spero).
Oltre alla polemica penale si penale no cosa abbiamo da aggiungere?
Zao
dautàrr- utente registrato
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Data d'iscrizione : 06.02.10
Età : 57
Località : Bologna appennino
Re: TREE CLIMBING
alce ha scritto:io non do informazione sbagliate, sono un istruttore forestale regionale, se arrampichi gli alberi senza patentino vai sul penale, se abbatti senza permesso in zone vincolate vai sul penale, se non c'è la figura del preposto in lavori su fune vai sul penale, io l'umiltà ce la metto fai così anche tu peppone, se vuoi cacciami dal forum visto che banni quello che vuoi, ma sappi che non è questo il modo per migliorarsi, informazione e formazione è fondamentale nei lavori forestali e se qualcuno ne sa più di te ascoltalo invece di cacciarlo ciao
intervengo soltanto perchè tu mi attacchi frontalmente (per di più senza sapere cosa dici....qui non siamo sul forum dove ci è probabilmente capitato di incontrarci tempo fa). stendo un pietoso velo sulle accuse che lanci nei miei confronti. veniamo al concreto degli argomenti:
sul penale??????? scusa ma sai cosa vuol dire penale????? quale sarebbe il reato penale che ti può essere contestato????? posta per favore link di leggi con relativi codici, altrimenti son solo chiacchiere.
visto che pensi di saperne più di me e di tutti quanti: illuminaci. ma con testi che riportino quanto tu sostieni.
dautàrr ha scritto:Eh oggi col maltempo alce ci prova....
Ma di solito c'è sempre della tolleranza.
So per certo, come molti, che se in un cantiere dove si lavora in quota il moschettone o la longe non hanno il relativo libretto possono succedere cose sgradevoli; il direttori lavori o la ditta rischiano grosso: lo sappiamo tutti (spero).
Oltre alla polemica penale si penale no cosa abbiamo da aggiungere?
Zao
certo che i direttori dei lavori possono incorre in gravi sanzioni: amministrative (multe o sospensione cantiere) non penali.
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"La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
(Theodor Heuss, Presidente della Repubblica Federale di Germania dal 1949 al 1959).
Re: TREE CLIMBING
buonasera a tutti è da un pò che sono iscritto ma non ho ancora scritto niente. sono un sottufficiale del Corpo Forestale dello Stato. sono dislocato in gruppo 3 sezione 6 area 16 Piemonte (sopra Ceresole Reale). intervengo solo per conferma che non ci sono reati penali previsti per le attività boschive di cui parlate. solo in alcuni casi manco tutti reati amministrativi con multe. infatti i decreti regionali di legge regionale non possono avere rilevanza sul penale. solo le Leggi dello Stato ce l' hanno. in altri casi ci sono solo reati amministrativi. voglio anche chiedere ad un signore che scriveva prima che dice che è istruttore forestale regionale che cosa è un istruttore forestale regionale perchè come figura professionale a noi Corpo Forestale dello Stato non ci risulta. ci risulta la qualifica di istruttore forestale ma senza regionale. questa figura professionale ci risulta essere nuova e in sperimentazione forse solo in piemonte liguria e lombardia. comunque un istruttore forestale non può fare sanzioni neanche multe. il patentino di treeclimbiing non è obbligatorio se non in certi lavori su commessa pubblica (varia da ente a ente) e in alcuni standard. comunque anche se si abbatte in aree vincolate non c'è reato penale ma solo sanzione economica di 100/1000 euro. arrampicarsi sugli alberi non ha sanzione neanche per tagliarli e neanche senza patentino dato che manca legge attuativa del già detto dlr che è solo norma quadro e comunque solo amministrativa non penale. arrivederci.
giorgione- utente registrato
- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 21.10.10
Re: TREE CLIMBING
alce ha scritto:............................................................. primo, un lavoro in sicurezza, poi un lavoro ben fatto a regola d'arte sugli alberi (chi qui dentro pensa ancora che il capitozzo sia una giusta potatura?), cioè a quelli che si chiamano arboricoltori, ................................................non si improvvisa, si impara, tramite corsi ed esperienza, senza dimenticare le giuste norme dell'arboricoltura moderna nel rispetto del patrimonio arboreo........................
Questo è vero, non bisogna solo saper andar sulla pianta in arrampicata, una volta che si è su bisogna anche saper potare nel posto giusto. Qualcuno lo fa solo per divertimento magari, uno sport tipo roccia tanto per capirsi, ed in più si prende anche qualche soldino...
A volte però, come succede anche a me non si riesce a convincere il cliente di come andrebbe fatto il lavoro (a casa sua ognuno fa quel che vuole e alla fine è lui che mi paga) gli dico intanto che non dica in giro che l'ho fatto io e poi che non abbia rimpianti una volta finito........
Spero di non incorrere in multe per una potatura errata, ma fino ad oggi non ho visto nulla di scritto sotto la forma di legge per poi sanzionare gli esecutori.
Le prime a farsi le multe da sole dovrebbero esser le amministrazioni comunali visto le capitozzature che si vedono in giro.........
deturpator- UTENTE BANNATO
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Località : Verona
Re: TREE CLIMBING
giorgione ha scritto:buonasera a tutti è da un pò che sono iscritto ma non ho ancora scritto niente. sono un sottufficiale del Corpo Forestale dello Stato. sono dislocato in gruppo 3 sezione 6 area 16 Piemonte (sopra Ceresole Reale). intervengo solo per conferma che non ci sono reati penali previsti per le attività boschive di cui parlate. solo in alcuni casi manco tutti reati amministrativi con multe. infatti i decreti regionali di legge regionale non possono avere rilevanza sul penale. solo le Leggi dello Stato ce l' hanno. in altri casi ci sono solo reati amministrativi. voglio anche chiedere ad un signore che scriveva prima che dice che è istruttore forestale regionale che cosa è un istruttore forestale regionale perchè come figura professionale a noi Corpo Forestale dello Stato non ci risulta. ci risulta la qualifica di istruttore forestale ma senza regionale. questa figura professionale ci risulta essere nuova e in sperimentazione forse solo in piemonte liguria e lombardia. comunque un istruttore forestale non può fare sanzioni neanche multe. il patentino di treeclimbiing non è obbligatorio se non in certi lavori su commessa pubblica (varia da ente a ente) e in alcuni standard. comunque anche se si abbatte in aree vincolate non c'è reato penale ma solo sanzione economica di 100/1000 euro. arrampicarsi sugli alberi non ha sanzione neanche per tagliarli e neanche senza patentino dato che manca legge attuativa del già detto dlr che è solo norma quadro e comunque solo amministrativa non penale. arrivederci.
Personalmente e anche a nome del forum ringrazio Giorgione che da persona veramente qualificata ci ha dato questi chiarimenti, spesso si usano termini e parole cosi a sproposito, senza saperne il vero significato. Qua non ci si ritiene degli esperti assoluti, ma solo dei conoscitori con piu o meno esperienza riguardo agli argomenti che trattiamo, quindi consiglio TUTTI di non dare per certe le affermazioni che si fanno, forse è meglio specificare se sono supposizioni personali o affermazioni approssimative, se invece se ne ha l'assoluta certezza è bene documentare le proprie affermazioni con riferimenti appropriati. Dare informazioni sbagliate o frutto di congetture personali potrebbe essere molto dannoso, stiamo attenti a cio che scriviamo per favore...
Fine OT
arnaldo- ex moderatori
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Età : 57
Località : trasaghis udine
precisazione
intervengo scusandomi per il mio impeto, ma come professionista arboricoltore e istruttore forestale regionale del Piemonte, è mio dovere contraddire il sottoufficiale del corpo forestale. Il tree climbing è un lavoro su fune regolamentato dal decreto 81 del 2008 all'articolo 116 che vi allego e sono previste sanzioni penali. Non sono frutto di mie congetture e la legge non ammette ignoranza. Ciao a tutti
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 inerente ai lavori su fune
Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro. e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l’uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l’uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un’adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell’organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all’articolo 111, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;
b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e
conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’ALLEGATO XXI.
Sanzioni Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
• Art. 116: arresto sino a due mesi o ammenda da € 500 a € 2.000 [Art. 159, co. 2, lett. c)]
Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigentii
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli
108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.
3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 100, comma 3;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 94;
c) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4 e 152, comma 2.
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 inerente ai lavori su fune
Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro. e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l’uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l’uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un’adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell’organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all’articolo 111, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;
b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e
conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’ALLEGATO XXI.
Sanzioni Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
• Art. 116: arresto sino a due mesi o ammenda da € 500 a € 2.000 [Art. 159, co. 2, lett. c)]
Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigentii
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli
108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.
3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 100, comma 3;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 94;
c) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4 e 152, comma 2.
alce- UTENTE BANNATO
- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 09.11.10
Re: TREE CLIMBING
carissimo alce. ti domando perchè prima mi scrivi un mp in cui mi chiedi se puoi postare tutto ciò e poi lo posti prima ancora che io ti abbia risposto.
detto ciò quanto tu scrivi attiene certo sanzioni penali ma per il datore di lavoro poichè la sua posizione di imprenditore gli impone di far lavorare in sicurezza i propri dipendenti.
ma se io sono il datore di lavoro di me stesso e voglio arrampicarmi a piedi nudi come tarzan su una pianta da trenta metri, senza funi, senza sicurezze e con una motosega in mano non esiste norma nè civile nè penale che me lo possa impedire. altro è se io pago un dipendente per farlo.
dalle tue precedenti affermazioni sembrava chiaro che tu dicessi che se uno sale su una pianta senza patentino pe potarla finisce arrestato. e non è così. e lo confermi con quanto stai scrivendo ora. non va in arresto chi ci sale ma solo, ammesso che ci sia, un eventuale terzo che lo paga per questo.
chiaro?
l'unica inesattezza che credo di aver detto io, e che riconosco, è stata quando ho scritto che i direttori dei lavori non incorrono in sanzioni penali. invece correttamente dici che altrochè se vi incorrono. ma aggiungo: vi incorrono solo loro. e se io nel mio bosco decido di salire in cima ad una pianta di trenta metri di mia proprietà senza nessuna sicurezza nessuno può dirmi nulla. tu invece prima sostenevi che non si può salire su una pianta senza patentino. c'è una bella differenza se permetti!
detto ciò quanto tu scrivi attiene certo sanzioni penali ma per il datore di lavoro poichè la sua posizione di imprenditore gli impone di far lavorare in sicurezza i propri dipendenti.
ma se io sono il datore di lavoro di me stesso e voglio arrampicarmi a piedi nudi come tarzan su una pianta da trenta metri, senza funi, senza sicurezze e con una motosega in mano non esiste norma nè civile nè penale che me lo possa impedire. altro è se io pago un dipendente per farlo.
dalle tue precedenti affermazioni sembrava chiaro che tu dicessi che se uno sale su una pianta senza patentino pe potarla finisce arrestato. e non è così. e lo confermi con quanto stai scrivendo ora. non va in arresto chi ci sale ma solo, ammesso che ci sia, un eventuale terzo che lo paga per questo.
chiaro?
l'unica inesattezza che credo di aver detto io, e che riconosco, è stata quando ho scritto che i direttori dei lavori non incorrono in sanzioni penali. invece correttamente dici che altrochè se vi incorrono. ma aggiungo: vi incorrono solo loro. e se io nel mio bosco decido di salire in cima ad una pianta di trenta metri di mia proprietà senza nessuna sicurezza nessuno può dirmi nulla. tu invece prima sostenevi che non si può salire su una pianta senza patentino. c'è una bella differenza se permetti!
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"La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
(Theodor Heuss, Presidente della Repubblica Federale di Germania dal 1949 al 1959).
abbattere
Un'altra precisazione, qui in Piemonte se abbatti in zone vincolate (zone a vincolo, collina, sponde fluviali, centro storico, monumentali, parchi storici ecc...) senza permessi vai incontro a sanzioni penali. Verificare per credere...
Scaricate il manuale di Tree Climbing edito dalla Regione Piemonte (gratuito sul sito Regione Piemonte Montagna e Foresta), lì è tutto spiegato bene...ciao
ciao peppone, spero che questa discussione porti chiarezza a tutti, come puoi vedere sulle sanzioni penali anche il lavoratore autonomo è soggetto a sanzioni, qui io sto parlando di persone che lavorano ed hanno una partita iva, se vuoi arrampicarti a casa tua fai pure, ma se lo fai fuori per lavoro, devi rispettare le regole, il servizio sanitario lo paghiamo tutti, inail, e la legge sugli infortuni esiste eccome, il Tree Climbing è un lavoro su fune altamente rischioso se fatto senza esperienza, e finalmente lo hanno regolamentato. Ti dico queste cose perchè la regione Piemonte ci ha fatto corsi appositi per conoscere la legge, ancora poco nota. Spero che nessuno si sia offeso e sono disponibile per chiarimenti, ciao
Scaricate il manuale di Tree Climbing edito dalla Regione Piemonte (gratuito sul sito Regione Piemonte Montagna e Foresta), lì è tutto spiegato bene...ciao
ciao peppone, spero che questa discussione porti chiarezza a tutti, come puoi vedere sulle sanzioni penali anche il lavoratore autonomo è soggetto a sanzioni, qui io sto parlando di persone che lavorano ed hanno una partita iva, se vuoi arrampicarti a casa tua fai pure, ma se lo fai fuori per lavoro, devi rispettare le regole, il servizio sanitario lo paghiamo tutti, inail, e la legge sugli infortuni esiste eccome, il Tree Climbing è un lavoro su fune altamente rischioso se fatto senza esperienza, e finalmente lo hanno regolamentato. Ti dico queste cose perchè la regione Piemonte ci ha fatto corsi appositi per conoscere la legge, ancora poco nota. Spero che nessuno si sia offeso e sono disponibile per chiarimenti, ciao
Ultima modifica di peppone il Mer Nov 10, 2010 5:37 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
alce- UTENTE BANNATO
- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 09.11.10
Re: TREE CLIMBING
alce io non posso certo dare lezzioni di vita a nessuno perchè ho solo 17 anni ed anche perchè pure io appena entrato nel forum ho avuto una discussione con fernando ed altri (colgo l'occasione per scusarmi nuovamente) ma in breve tempo ho capito la serietà del forum ed il fatto che i suoi componenti se sono in torto lo ammetto e chedono scusa (come ti ha dimostrato peppone sulle sanzione al datore di lavoro) quindi cerca di essere un pò meno "arrogante" perchè neanchè il miglior profssionista sulla terra è onniscente e c'è sempre da imparare...comunque io non sono un prefessionista ma avendo un terreno mio mi adatto a fare tutto ed ho abbattuto un quercia con il tree climbing ed in effetti non è facile ma nessuno è venuto ad arrestarmi...
cri393- utente registrato
- Messaggi : 1154
Data d'iscrizione : 10.08.10
Località : genova
Re: TREE CLIMBING
Credo che Alce si riferisca ad una mutuazione della legge 626 nel mondo del lavoro agroboschivo.
In tal senso si può incorrere nel penale se non si rispettano le normative con anche sanzioni pecuniarie.
Tale obbligo però, e la legge lo dice ben chiaramente, viene preteso da tutte le aziende aventi dipendenti.
Se nel cantiere, in linea di principio diventa un cantiere di lavoro anche un giardino dove viene tagliata una pianta, opera un'azienda avente a ruolo dipendenti(intesi anche come artigiani in prestazione d'opera ammenochè questi non operino autonomamente in un'altra zona indipendente del cantiere), tale azienda è tenuta a presentare un piano di sicurezza pena sanzioni penali e pecuniarie.
Non lo so se le aziende dell'agroboschivo abbiano esenzioni e/o agevolazioni, ma in linea di massima si applica a tutte le aziende aventi dipendenti.
http://www.qsconsulting.it/sicurezza.htm
Quindi, uno può fare quello che vuole nel suo lavoro basta che non abbia dipendenti della quale incolumità deve rispondere.
In tal senso si può incorrere nel penale se non si rispettano le normative con anche sanzioni pecuniarie.
Tale obbligo però, e la legge lo dice ben chiaramente, viene preteso da tutte le aziende aventi dipendenti.
Se nel cantiere, in linea di principio diventa un cantiere di lavoro anche un giardino dove viene tagliata una pianta, opera un'azienda avente a ruolo dipendenti(intesi anche come artigiani in prestazione d'opera ammenochè questi non operino autonomamente in un'altra zona indipendente del cantiere), tale azienda è tenuta a presentare un piano di sicurezza pena sanzioni penali e pecuniarie.
Non lo so se le aziende dell'agroboschivo abbiano esenzioni e/o agevolazioni, ma in linea di massima si applica a tutte le aziende aventi dipendenti.
http://www.qsconsulting.it/sicurezza.htm
Quindi, uno può fare quello che vuole nel suo lavoro basta che non abbia dipendenti della quale incolumità deve rispondere.
menenic- utente registrato
- Messaggi : 209
Data d'iscrizione : 23.08.10
Età : 49
Località : treviso
Re: TREE CLIMBING
alce ha scritto:Il tree climbing in Italia lo può praticare solamente chi ha un patentino apposito,
alce ha scritto:se arrampichi gli alberi senza patentino vai sul penale,
questo è quello che hai sostenuto sino ad ora provocando in molti di noi (me compreso) un autentico sfinimento.
alla fine salta fuori che ovviamente (come ogni legge derivativa della 626) le sanzioni penali sono solo per il datore di lavoro. se è per questo potevi dirlo fin dall'inizio e non logorarci i nervi insistendo sul fatto che senza patentino non puoi salire su una pianta sennò vai in galera.
il discorso si è protratto abbastanza a lungo, ne sono stati sviscerati i vari profili e alla fine, come volevasi dimostrare, la realtà è un pò differente da come tu ti ostini a definirla.
infatti la sintesi è quanto scrive menenic:
menenic ha scritto:
Tale obbligo però, e la legge lo dice ben chiaramente, viene preteso da tutte le aziende aventi dipendenti.
Se nel cantiere, in linea di principio diventa un cantiere di lavoro anche un giardino dove viene tagliata una pianta, opera un'azienda avente a ruolo dipendenti(intesi anche come artigiani in prestazione d'opera ammenochè questi non operino autonomamente in un'altra zona indipendente del cantiere), tale azienda è tenuta a presentare un piano di sicurezza pena sanzioni penali e pecuniarie.
http://www.qsconsulting.it/sicurezza.htm
Quindi, uno può fare quello che vuole nel suo lavoro basta che non abbia dipendenti della quale incolumità deve rispondere.
c'è altro oppure possiamo riprendere a parlare di tecniche di treeclimbing mettendo finalmente fra parentesi questa noiosissima baggianata penale?
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"La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
(Theodor Heuss, Presidente della Repubblica Federale di Germania dal 1949 al 1959).
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