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Abbruciamento ramaglie e norme
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Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Bella notizia..bhè quella dei tre metri steri io credo sia facilmente risolvibile/poco vincolante...
Anto86- UTENTE BANNATO
- Messaggi : 4017
Data d'iscrizione : 02.03.13
Età : 38
bruciare ramaglie- interpretazione
Se non lo avete già visto date un'occhiata qui. E' solo l'interpretazione di un Comando ma riassume tutta la questione giuridica.
Che dire? Il Comando della mia zona invece lo consente (o dovrei dire lo tollera a questo punto) previa telefonata o fax attendendosi ad alcune regole di buon senso tecnico.
Per lavoro sono abituato a queste questioni ambientali e ormai ho poche speranze di capire.
Purtroppo per la legge nazionale è rifiuto tutto ciò di cui il detentore abbia intenzione o obbligo di disfarsi. Le ramaglie quindi ricadono nella definizione perché l'intenzione è proprio quella di disfarsene.
Saluti
http://www.entionline.it/j17/8661-corpo-forestale-bruciatura-residui-vegetali.html
Che dire? Il Comando della mia zona invece lo consente (o dovrei dire lo tollera a questo punto) previa telefonata o fax attendendosi ad alcune regole di buon senso tecnico.
Per lavoro sono abituato a queste questioni ambientali e ormai ho poche speranze di capire.
Purtroppo per la legge nazionale è rifiuto tutto ciò di cui il detentore abbia intenzione o obbligo di disfarsi. Le ramaglie quindi ricadono nella definizione perché l'intenzione è proprio quella di disfarsene.
Saluti
http://www.entionline.it/j17/8661-corpo-forestale-bruciatura-residui-vegetali.html
Ultima modifica di Anto86 il Lun Lug 07, 2014 9:13 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unito ad argomento esistente)
Robin10- utente registrato
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Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Pochi post sopra: http://www.ilpuntocoldiretti.it/attualita/Pagine/Labruciaturadelleramaglienonepiureato.aspxRobin10 ha scritto:Se non lo avete già visto date un'occhiata qui. E' solo l'interpretazione di un Comando ma riassume tutta la questione giuridica...
Anto86- UTENTE BANNATO
- Messaggi : 4017
Data d'iscrizione : 02.03.13
Età : 38
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
ogni volta fanno un decreto nuovo, si rendono poi conto di aver generalizzato, bruciare ramaglie o sfalci non è bruciare sacchi di rumenta, copertoni di camion o quant'altro. Gia nel 2013 in base alle precedenti normative, i rifiuti agricoli non venivano distinti nella definizione di rifiuto, pertanto ricadevano nel divieto, salvo poi il potere delle regioni di derogare l'applicazione di queste normative all'agricoltura (avevo linkato qualche esempio se non ricordo male). Ora nuovo decreto... nuovi problemi.... nuova revisione.
Bruciare scarti di agrioltura e ramaglie non è piu reato, probabilmente non lo è mai stato nelle intenzioni dei legislatori.
Alla fine tutto sistemato... e come al solito si rimanda ai regolamenti comunali per quanto riguarda i periodi e modalità consentite.
Bruciare scarti di agrioltura e ramaglie non è piu reato, probabilmente non lo è mai stato nelle intenzioni dei legislatori.
Alla fine tutto sistemato... e come al solito si rimanda ai regolamenti comunali per quanto riguarda i periodi e modalità consentite.
hokkaido254vl- utente registrato
- Messaggi : 524
Data d'iscrizione : 05.03.12
Età : 46
Località : Savona
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
spero sia utile e se gia menzionato me ne scuso.
http://www.informatoreagrario.it/ita/News/scheda.asp?ID=2087
http://www.informatoreagrario.it/ita/News/scheda.asp?ID=2087
motomix- utente registrato
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Data d'iscrizione : 05.01.12
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Lo avevo sentito dire da parecchie persone nei bar, mi hai dato la conferma
Re bruciare ramaglie illegale?
Era ora che ci fosse chiarezza e che questa pratica venisse accettata anche se regolamentata (come penso sia giusto)
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La terra ferma anche le palle di cannone
mesodcaburei- Moderatori
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Data d'iscrizione : 02.05.14
Età : 42
Località : località Donceto, Travo (pc)
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Vedremo come la legge verrà applicata.
beppe65- ex moderatori
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Data d'iscrizione : 02.10.10
Età : 59
Località : bergamo
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Quindi questa delibera dovrebbe essere superiore anche ad eventuali restrizioni a carattere comunale? se così fosse, sarebbe una meraviglia.....
Alessio510- Moderatori
- Messaggi : 9517
Data d'iscrizione : 03.03.11
Re bruciare ramaglie illegale?
He he....questo dovrebbe essere un quesito da approfondire...
Anche perchè se poi basta un ordinanza comunale per cambiare le carte in tavola
siamo messi quasi come prima.
Anche perchè se poi basta un ordinanza comunale per cambiare le carte in tavola
siamo messi quasi come prima.
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mesodcaburei- Moderatori
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Data d'iscrizione : 02.05.14
Età : 42
Località : località Donceto, Travo (pc)
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Per come la intendo io i comuni devono solo limitarsi ad individuare i periodi ed orari.
Gli altri limiti imposti nel D.L sono la quantità massima giornaliera per ettaro.
.
Gli altri limiti imposti nel D.L sono la quantità massima giornaliera per ettaro.
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Nonno_sprint- ex moderatori
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Data d'iscrizione : 03.01.10
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Molti Comuni, ad oggi, non sono al corrente delle nuove disposizioni.
beppe65- ex moderatori
- Messaggi : 6111
Data d'iscrizione : 02.10.10
Età : 59
Località : bergamo
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Magari fossero solo i Comuni a non essere ancora al corrende delle nuove disposizioni.
Nonno_sprint- ex moderatori
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Data d'iscrizione : 03.01.10
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Per ultimare la quadratura del cerchio riporto parte di sentenza della Cassazione giratami pochi minuti fà da un caro amico avvocato Padovano.
La sentenza della Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 34097/2014, dep. il 26 agosto, sistematizza l’illiceità penale della vasta tipologia dello smaltimento dei rifiuti c.d. “verdi”, ai sensi del T.U. Ambiente n. 156/2006, con particolare riguardo a sterpaglie e materiali da potatura di sovente oggetto di combustione, ai fini di un riutilizzo da fertilizzanti da parte di esercenti agricoli. Il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione avverso la sentenza assolutoria del Giudice per le indagini preliminari, il quale aveva ritenuto lecita la condotta di autocombustione di sfalci e potature ai fini dell’utilizzo delle ceneri quali materiali fertilizzanti, come uso e consuetudine ormai diffusi nella pratica agricola. Vietata l’autocombustione di sfalci e potature. Di sfalci e potature non è consentito l’autosmaltimento, quando abbandonati o depositati in modo incontrollato, da parte sia dell’imprenditore agricolo che dell’hobbysta o dell’esercente occasionale di un’attività agricole, per la recente introduzione dell’art. 256 bis T.U. n. 152 cit. – introdotto dalla legge n. 6/2014 – che ne vieta l’autocombustione. Le modulazioni sanzionatorie e le esenzioni. Più blandamente punita - ex sesto comma art. cit. - la bruciatura di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi. È esente da sanzione penale il mero abbruciamento di materiale forestale o naturale, anche derivato da verde pubblico o privato – quali, ad esempio, polveri e fogliame -, nei limiti quantitativi giornalieri di tre metri steri per ettaro effettuato nei luoghi di produzione, costituendo questa normale pratica agricola per il riutilizzo concimante od ammendante, ai sensi dell’art. 182, comma 6-bis T.U. cit., e dunque scoperto da sanzione penale per la scarsa significanza della condotta, al pari del trattamento di materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, ai sensi dell’art. 185, lett. f., T.U cit.. Non scriminano le più permissive legislazioni regionali né le più diffuse consuetudini agricole. La Cassazione fornisce alcune indicazioni di coordinamento sistematico fra norme ed usi agricoli. Alcune leggi regionali disciplinano i regimi autorizzatori per l’incenerimento dei rifiuti agricoli. Si tratta di norme di rango secondario che, per l’assoluta riserva di legge in materia penale, non possono contribuire a definire l’illiceità penale di una condotta, al pari di usi e consuetudini tipicamente agricole ex artt. 8 e 15 disp. Prel. c.c., che di sovente contemplano l’utilizzo di cenere fertilizzante. Al più quelle autorizzazioni possiedono un valore solo preventivo – nel caso la legislazione speciale e campana era dedicata alla prevenzione degli incendi nelle aree boschive -, non equiparabili alla regolarizzazione mediante inoltro di specifica autorizzazione/comunicazione di inizio attività per il recupero dei rifiuti ex art. 215 T.U. ambiente n. 156 cit., da effettuarsi a mezzo iscrizione dell’impresa richiedente nel registro dedicato presso l’ente provincia, e dunque inidonee ad impedire la consumazione del reato. La consuetudine non prova nulla. Per altro si appalesa una ulteriore deficienza probatoria, non è possibile dimostrare, per la sola vigenza di usi e consuetudini consolidate nella comunità agricola/contadina, che il materiale combusto sia in realtà stato utilizzato quale fertilizzante – e dunque “recuperato”, cessato in tal modo la qualifica di rifiuto, anziché “smaltito”, in quanto tale ancora oggetto di sanzione penale -.
La sentenza della Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 34097/2014, dep. il 26 agosto, sistematizza l’illiceità penale della vasta tipologia dello smaltimento dei rifiuti c.d. “verdi”, ai sensi del T.U. Ambiente n. 156/2006, con particolare riguardo a sterpaglie e materiali da potatura di sovente oggetto di combustione, ai fini di un riutilizzo da fertilizzanti da parte di esercenti agricoli. Il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione avverso la sentenza assolutoria del Giudice per le indagini preliminari, il quale aveva ritenuto lecita la condotta di autocombustione di sfalci e potature ai fini dell’utilizzo delle ceneri quali materiali fertilizzanti, come uso e consuetudine ormai diffusi nella pratica agricola. Vietata l’autocombustione di sfalci e potature. Di sfalci e potature non è consentito l’autosmaltimento, quando abbandonati o depositati in modo incontrollato, da parte sia dell’imprenditore agricolo che dell’hobbysta o dell’esercente occasionale di un’attività agricole, per la recente introduzione dell’art. 256 bis T.U. n. 152 cit. – introdotto dalla legge n. 6/2014 – che ne vieta l’autocombustione. Le modulazioni sanzionatorie e le esenzioni. Più blandamente punita - ex sesto comma art. cit. - la bruciatura di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi. È esente da sanzione penale il mero abbruciamento di materiale forestale o naturale, anche derivato da verde pubblico o privato – quali, ad esempio, polveri e fogliame -, nei limiti quantitativi giornalieri di tre metri steri per ettaro effettuato nei luoghi di produzione, costituendo questa normale pratica agricola per il riutilizzo concimante od ammendante, ai sensi dell’art. 182, comma 6-bis T.U. cit., e dunque scoperto da sanzione penale per la scarsa significanza della condotta, al pari del trattamento di materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, ai sensi dell’art. 185, lett. f., T.U cit.. Non scriminano le più permissive legislazioni regionali né le più diffuse consuetudini agricole. La Cassazione fornisce alcune indicazioni di coordinamento sistematico fra norme ed usi agricoli. Alcune leggi regionali disciplinano i regimi autorizzatori per l’incenerimento dei rifiuti agricoli. Si tratta di norme di rango secondario che, per l’assoluta riserva di legge in materia penale, non possono contribuire a definire l’illiceità penale di una condotta, al pari di usi e consuetudini tipicamente agricole ex artt. 8 e 15 disp. Prel. c.c., che di sovente contemplano l’utilizzo di cenere fertilizzante. Al più quelle autorizzazioni possiedono un valore solo preventivo – nel caso la legislazione speciale e campana era dedicata alla prevenzione degli incendi nelle aree boschive -, non equiparabili alla regolarizzazione mediante inoltro di specifica autorizzazione/comunicazione di inizio attività per il recupero dei rifiuti ex art. 215 T.U. ambiente n. 156 cit., da effettuarsi a mezzo iscrizione dell’impresa richiedente nel registro dedicato presso l’ente provincia, e dunque inidonee ad impedire la consumazione del reato. La consuetudine non prova nulla. Per altro si appalesa una ulteriore deficienza probatoria, non è possibile dimostrare, per la sola vigenza di usi e consuetudini consolidate nella comunità agricola/contadina, che il materiale combusto sia in realtà stato utilizzato quale fertilizzante – e dunque “recuperato”, cessato in tal modo la qualifica di rifiuto, anziché “smaltito”, in quanto tale ancora oggetto di sanzione penale -.
Nonno_sprint- ex moderatori
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Data d'iscrizione : 03.01.10
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Testo della legge 116/14 del 24 agosto 2014 - che ha convertito il DL 91/14 – riguardante la bruciatura di residui vegetali.
· L'art.182 del Dlgs 152/2006 (smaltimento dei rifiuti) al quale è stato aggiunto il comma 6bis:
((6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attivita' di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10) )).
In pratica, è possibile bruciare piccoli cumuli di ramaglia, sul luogo di produzione - fino a 3 metri steri ad ettaro al giorno - non però nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, nei quali vige il divieto totale. Il sindaco e le altre amministrazioni locali possono intervenire per vietare l’accensione dei fuochi per motivi di tutela salute o inquinamento o altri rischi.
. All'art 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti)
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). (Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato).
Bruciare materiale agricolo o forestale naturale, oltre le disposizioni concesse, non comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste all'art. 256 bis. (reclusione da 2 a 6 anni ecc.). Si applicano soltanto le sanzioni amministrative (multa da trecento euro a tremila euro).
· L'art.182 del Dlgs 152/2006 (smaltimento dei rifiuti) al quale è stato aggiunto il comma 6bis:
((6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attivita' di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10) )).
In pratica, è possibile bruciare piccoli cumuli di ramaglia, sul luogo di produzione - fino a 3 metri steri ad ettaro al giorno - non però nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, nei quali vige il divieto totale. Il sindaco e le altre amministrazioni locali possono intervenire per vietare l’accensione dei fuochi per motivi di tutela salute o inquinamento o altri rischi.
. All'art 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti)
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). (Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato).
Bruciare materiale agricolo o forestale naturale, oltre le disposizioni concesse, non comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste all'art. 256 bis. (reclusione da 2 a 6 anni ecc.). Si applicano soltanto le sanzioni amministrative (multa da trecento euro a tremila euro).
Lello78- utente registrato
- Messaggi : 175
Data d'iscrizione : 16.10.12
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
vorrei riavviare questa discussione in quanto stamattina in campagna parlando, del più e del meno. con i vicini di terreno, abbiamo tutti rilevato un fatto strano (almeno dalle nostre parti).
praticamente c'è stato un moltiplicarsi, negli ultimi 3-4 anni, di malattie degli alberi.
per esempio i limoni (da me ne ho dovuti estirpare 5 piante su 10 in quanto sono morte per malsecco), gli ulivi anzichè andare avanti vanno indietro per carie ed altre malattie, pomodori che hanno le malattie più disparate (ne ho parlato nel post relativo), altre frutticole colpite dalla più svariate affezioni e via discorrendo.
Insomma questo moltiplicarsi di cause dannose, per le piante e le colture, c'è una percezione diffusa che abbia avuto crescita esponenziale negli ultimi 3-4 anni.
Ora non voglio essere cattivo, ne tanto meno frainteso, ma secondo me (certo non ho dati alla mano che diano ragione alla mia tesi) centra qualcosa la proibizione di bruciare gli sfalci di potatura appena tagliati come si faceva una volta.
Almeno dalle mie parti non è che era così semplice e veloce lo smaltimento, in quanto i centri erano pochi e comunque non avendo il mezzo a disposizione dovevi aspettare anche parecchio per portarli al centro. E, se potando una pianta di ulivo toglievi pezzi con la carie, non è che era salutare lasciarli li sul terreno, per parecchio tempo. stesso discorso per il malsecco, ecc. ecc.
Ora secondo voi ha potuto incidere questa proibizione sull'acuirsi delle malattie delle piante?
praticamente c'è stato un moltiplicarsi, negli ultimi 3-4 anni, di malattie degli alberi.
per esempio i limoni (da me ne ho dovuti estirpare 5 piante su 10 in quanto sono morte per malsecco), gli ulivi anzichè andare avanti vanno indietro per carie ed altre malattie, pomodori che hanno le malattie più disparate (ne ho parlato nel post relativo), altre frutticole colpite dalla più svariate affezioni e via discorrendo.
Insomma questo moltiplicarsi di cause dannose, per le piante e le colture, c'è una percezione diffusa che abbia avuto crescita esponenziale negli ultimi 3-4 anni.
Ora non voglio essere cattivo, ne tanto meno frainteso, ma secondo me (certo non ho dati alla mano che diano ragione alla mia tesi) centra qualcosa la proibizione di bruciare gli sfalci di potatura appena tagliati come si faceva una volta.
Almeno dalle mie parti non è che era così semplice e veloce lo smaltimento, in quanto i centri erano pochi e comunque non avendo il mezzo a disposizione dovevi aspettare anche parecchio per portarli al centro. E, se potando una pianta di ulivo toglievi pezzi con la carie, non è che era salutare lasciarli li sul terreno, per parecchio tempo. stesso discorso per il malsecco, ecc. ecc.
Ora secondo voi ha potuto incidere questa proibizione sull'acuirsi delle malattie delle piante?
emilio79- utente registrato
- Messaggi : 847
Data d'iscrizione : 19.03.12
Età : 45
Località : NASO, un piccolo paesino della prov. di messina
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
E' possibile ma non ne abbiamo le prove certe, quindi meglio prendere le pinze questi discorsi popolari per non generare polemiche in materia, anche perchè ce ne sono già molte nell'aria
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pretendiamo dalla natura ma prima prendiamocene cura e rispettiamola! solo così saremo realmente in simbiosi
iury1977- Moderatori
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Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Non so se è pertinente ma l'ultima circolare del mio comune che che regola la materia riporta: ...atteso che l'abbruciamento degli scarti agricoli e forestali costituisce una pratica tradizionale che consente di ottenere ceneri ricche di alcuni elementi chimici, in particolare fosforo e potassio, che si rivelano adatti alla fertilizzazione e inoltre determina un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo o addirittura eliminando la necessità di trattamenti chimici.
marzot- utente registrato
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Re: Abbruciamento ramaglie e norme
grazie marzot era proprio questo il senso del mio post, arrivare a discutere se la buona vecchia pratica di bruciare avesse anche un'utilità contro le patologie che colpiscono le piante.
Non vuole essere una polemica contro questo o quel provvedimento, ma uno spunto per parlare proprio della pratica e degli, eventuali (neanche di questo abbiamo prove certe), benefici che può comportare.
Non vuole essere una polemica contro questo o quel provvedimento, ma uno spunto per parlare proprio della pratica e degli, eventuali (neanche di questo abbiamo prove certe), benefici che può comportare.
emilio79- utente registrato
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Località : NASO, un piccolo paesino della prov. di messina
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Interessante. Hai possibilità di postare il link? Graziemarzot ha scritto:Non so se è pertinente ma l'ultima circolare del mio comune che che regola la materia riporta: ..
Nonno_sprint- ex moderatori
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Re: Abbruciamento ramaglie e norme
La pratica ha senz'altro degli aspetti positivi e può aiutare a limitare certe patologie, ma a mio avviso la maggior diffusione generalizzata di malattie c'entra poco o niente. D'altronde per ridurre del tutto gli inoculi di molti parassiti bisognerebbe bruciare a tappeto ettari su ettari
Se uno ha le 4 piante in giardino è un conto, ma per le coltivazioni intensive (pensiamo a meleti o vigneti ad esempio) sarebbe improponibile.
In sintesi, a mio modesto parere certi discorsi vanno presi con le pinze
Se uno ha le 4 piante in giardino è un conto, ma per le coltivazioni intensive (pensiamo a meleti o vigneti ad esempio) sarebbe improponibile.
In sintesi, a mio modesto parere certi discorsi vanno presi con le pinze
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
secondo me anche il fumo che si espande nella campagna diffusamente, durante le operazioni di bruciatura, porta dei benefici alle piante che avvolge prima di salire, verso il basso.
Questo fumo contrasta molto gli attacchi specie fungini ed ammazza afidi ed animaletti vari che ci sono in aria
Questo fumo contrasta molto gli attacchi specie fungini ed ammazza afidi ed animaletti vari che ci sono in aria
emilio79- utente registrato
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Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Nonno_sprint ha scritto:Interessante. Hai possibilità di postare il link? Graziemarzot ha scritto:Non so se è pertinente ma l'ultima circolare del mio comune che che regola la materia riporta: ..
Mi dispiace Nonno ma io mi sono fatto fare una copia in comune dell'ordinanza del sindaco che dopo le premesse di rito consente di bruciare in sito fino a 3 metri steri di ramaglie nelle prime ore del mattino (tassativamente entro le ore 9) a distanza non inferiore a 100 metri dalle abitazioni, con esclusione dei mesi di luglio e agosto. Tale ordinanza, che sostituisce la precedente di divieto assoluto, credo sia stata concordata in seno al Consorzio dei comuni trentini o dalla Comunità di Valle.
marzot- utente registrato
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Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Peccato. Comunque grazie per l'impegno profuso.
Nonno_sprint- ex moderatori
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Re: Abbruciamento ramaglie e norme
ecco il link di quanto detto da marzot
http://www.comune.castello-tesino.tn.it/document/pdf/ordinanza-n.-41/file53c507a78cd50/
http://www.comune.castello-tesino.tn.it/document/pdf/ordinanza-n.-41/file53c507a78cd50/
emilio79- utente registrato
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