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Abbruciamento ramaglie e norme
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Abbruciamento ramaglie e norme
so che magari è fuori stagione ma mi è venuta in mente oggi e ve lo chiedo :mio signore: :quando vedo qualcuno in canpagna intento a bruciare al aperto foglie o altro ........lo puo" fare oppure è vietato?..............c è una legge nazionale o varia regione a regione??
Ultima modifica di Nonno_sprint il Ven Set 19, 2014 9:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Modificato titolo)
maxi- utente registrato
- Messaggi : 1564
Data d'iscrizione : 02.12.09
Località : umbria
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Direi piuttosto da comune a comune, anzi, all'interno dello stesso comune, talora, da zona a zona.
Cordialità
Cordialità
gianfederico- utente registrato
- Messaggi : 85
Data d'iscrizione : 19.08.10
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Dalle nostre parti puoi bruciare se sei a piu' di 200 m. dalle case, dai corsi d'acqua e dai boschi, quindi praticamente mai.
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
per quello che ne so io nessuno è autorizzato a bruciare pena amministrativa esclusi gli agricoltori (come il solito loro sono sempre tenuti sotto un'ala protettrice, giustamente perchè l'agricoltura l'avrebbero già abbandonata da tempo).
Mio zio giardiniere/vivaista se l'è beccata anni fa, anche se stavamo spegnendo il fuoco che si era acceso per autocombustione o qualcuno l'aveva appiccato appositamente.
ah gli agricoltori, a quanto sento dire dai miei amici possono bruciare solo quello prodotto sul fondo naturalmente a debita distanza da alcuni luoghi considerati sensibili tipo le case ecc....
Mio zio giardiniere/vivaista se l'è beccata anni fa, anche se stavamo spegnendo il fuoco che si era acceso per autocombustione o qualcuno l'aveva appiccato appositamente.
ah gli agricoltori, a quanto sento dire dai miei amici possono bruciare solo quello prodotto sul fondo naturalmente a debita distanza da alcuni luoghi considerati sensibili tipo le case ecc....
Ultima modifica di deturpator il Mer Nov 10, 2010 7:24 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
deturpator- UTENTE BANNATO
- Messaggi : 209
Data d'iscrizione : 10.10.08
Età : 53
Località : Verona
Re: bruciare e leggi
In genere cambia da comune a comune. Già il fatto di essere o no comunità montana incide su questa possibilità. Ci sono anche vincoli di stagione dettato o dal rischio incendi (estate) o dall'inquinamento (inverno).
Ti invio un paio di esempi. prova all'ufficio tecnico.
http://www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it/regolamenti%20comunali/regolamento%20di%20polizia%20rurale%20testo%20approvato.pdf
http://www.comune.lascari.pa.it/bandi/banditxt/reg_fuochi.pdf
Ti invio un paio di esempi. prova all'ufficio tecnico.
http://www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it/regolamenti%20comunali/regolamento%20di%20polizia%20rurale%20testo%20approvato.pdf
http://www.comune.lascari.pa.it/bandi/banditxt/reg_fuochi.pdf
maxmiole- utente registrato
- Messaggi : 154
Data d'iscrizione : 14.09.10
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
A titolo di esempio e per districare un po’ la confusione che vige in materia mi permetto di inserire una sintesi delle disposizioni inerenti le accensioni controllate, vigenti in Emilia Romagna.
Questa è una sintesi delle norme di polizia forestale, occorre però informarsi riguardo alle norme di polizia rurale vigenti nel proprio comune, comunque la cosa più semplice è quella di informarsi presso il locale Comando Stazione del CFS competente per territorio. Il testo completo lo trovate a questo link:
http://www.valnurevaldarda.it/doc/tagliobosco.pdf
CAUTELE PER L'ACCENSIONE DEL FUOCO LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NELLE AREE FORESTALI, NEI TERRENI SALDI E PASCOLIVI
L’accensione di fuochi nelle aree forestali è disciplinata dall’ Art. 33 delle PM e PF(prescrizioni di massima e di polizia forestale). che detta prescrizioni per le accensioni che si possono effettuare in situazioni normali, e vietano la maggior parte delle accensioni nei periodi in cui viene dichiarato lo ’STATO DI GRAVE PERICOLOSITA. Tale stato di pericolosità viene decretato dal Presidente della Regione ed appositamente pubblicizzato.
Per ogni informazione in merito alla dichiarazione dello stato di pericolosità o per dare comunicazione di eventuali accensioni controllate, si possono contattare i Comandi Stazione del Corpo Forestale presenti sul territorio interessato (vedi n° corrispondente alla pagina dei numeri utili) oppure chiamare il n° 800841051del Centro Operativo Regionale A.I.B.
Per comunicare l’avvistamento di incendi boschivi o principi di incendio chiamare il n° d’emergenza 1515 del Corpo Forestale dello Stato – oppure 115 del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Si fa presente che l'Art. 36 delle Prescrizioni obbliga chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci un'area forestale, a dare l'allarme agli enti sopraccitati o a qualsiasi forza dell'ordine. L'inosservanza di questo obbligo prevede l'applicazione di sanzioni amministrative.
L’accensione di fuochi per eliminare sterpaglie o vegetazione infestante è la causa principale degli incendi boschivi in provincia di Piacenza.
Le disposizioni inerenti il tipo di accensioni che è consentito fare, nel periodo ordinario o nel periodo di “grave pericolosità”, sono sintetizzate nel seguente elenco:
A) PERIODO ORDINARIO IN CUI È SCARSO IL RISCHIO DI INCENDI
Operazioni consentite
Accensione del fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali.
Accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati.
Abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali, dandone preventivo avviso, di almeno quarantotto ore, al locale Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato.
Operazioni non consentite
accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni.
Abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali senza averne dato preventivo avviso, di almeno quarantotto ore, al locale Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato.
Uso del fuoco per la pulizia di banchine e di scarpate delle vie di comunicazione confinanti con le aree forestali.
Abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo di pulizia. (deve intendersi l’abbruciamento della vegetazione non tagliata e non accatastata)
B) PERIODO IN CUI VIENE DICHIARATO LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’
Operazioni consentite
Abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante a distanza superiore a 200 m da area boscata.
Operazioni non consentite
Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.
Abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo di pulizia.
Tutte le operazioni non consentite nel periodo ordinario.
Si riportano di seguito integralmente gli Art. 33 – e 35 delle PM e PF:
Art 33 - E' vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni; durante il periodo dichiarato di grave pericolosità tale distanza è elevata a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali e nei terreni di cui sopra. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele negli spazi vuoti - previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili – il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco, prima di abbandonarlo.
E' consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree. Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi è permesso l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali dandone preavviso di almeno quarantottore, al locale Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento venga circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco; comunque si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento ed in giornate particolarmente umide; l'abbruciamento è vietato durante il periodo dichiarato di grave pericolosità.
Nei casi di cui ai commi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.
Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità, nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione incendio.
E' parimenti vietato l'abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo di pulizia. L'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 100 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi, elevati a 200 m in periodo dichiarato di grave pericolosità.
Art. 35
Le Amministrazioni provinciali e comunali ed i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti a mantenere sgombre da residui vegetali secchi e da rifiuti le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza confinanti con le aree forestali. Per la pulizia di tali aree e vietato l'uso del fuoco. Da qualsiasi strada è vietato gettare mozziconi di sigarette e fiammiferi.
SANZIONI PER I TRASGRESSORI
L’Art 33 delle PM e PF persegue l’infrazione alle disposizioni sopraccitate con la sanzione amministrativa che va da € 50,00 ad € 500,00 nel caso in cui non vengano rispettati i divieti di accensioni effettuate durante il periodo ordinario in cui è scarso il rischio di incendi. La stessa sanzione si applica nel caso di inadempienze all’art. 35 sopraccitato.
Qualora vengano effettuate accensioni non consentite nel corso del periodo dichiarato di grave pericolosità, la sanzione amministrativa va da un minimo di € 1.032 ad un massimo di € 10.329 come stabilito dalle disposizioni della Legge n° 353/2000 – Art 10, comma 6. Nel caso in cui si verifichi un incendio al bosco o si cagioni un incendio suscettibile di espandersi ad un’area boscata, il responsabile incorrerà anche nei reati di cui agli
Artt. 423 e seguenti del codice Penale ("Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). – Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni)
Inoltre, incorrerà nella sanzione amministrativa prevista dall’Art 26 del R.D. n° 3267/1923 che prevede un importo che va dal doppio al quadruplo del valore delle piante danneggiate o del danno commesso.
Ciao!
Questa è una sintesi delle norme di polizia forestale, occorre però informarsi riguardo alle norme di polizia rurale vigenti nel proprio comune, comunque la cosa più semplice è quella di informarsi presso il locale Comando Stazione del CFS competente per territorio. Il testo completo lo trovate a questo link:
http://www.valnurevaldarda.it/doc/tagliobosco.pdf
CAUTELE PER L'ACCENSIONE DEL FUOCO LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NELLE AREE FORESTALI, NEI TERRENI SALDI E PASCOLIVI
L’accensione di fuochi nelle aree forestali è disciplinata dall’ Art. 33 delle PM e PF(prescrizioni di massima e di polizia forestale). che detta prescrizioni per le accensioni che si possono effettuare in situazioni normali, e vietano la maggior parte delle accensioni nei periodi in cui viene dichiarato lo ’STATO DI GRAVE PERICOLOSITA. Tale stato di pericolosità viene decretato dal Presidente della Regione ed appositamente pubblicizzato.
Per ogni informazione in merito alla dichiarazione dello stato di pericolosità o per dare comunicazione di eventuali accensioni controllate, si possono contattare i Comandi Stazione del Corpo Forestale presenti sul territorio interessato (vedi n° corrispondente alla pagina dei numeri utili) oppure chiamare il n° 800841051del Centro Operativo Regionale A.I.B.
Per comunicare l’avvistamento di incendi boschivi o principi di incendio chiamare il n° d’emergenza 1515 del Corpo Forestale dello Stato – oppure 115 del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Si fa presente che l'Art. 36 delle Prescrizioni obbliga chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci un'area forestale, a dare l'allarme agli enti sopraccitati o a qualsiasi forza dell'ordine. L'inosservanza di questo obbligo prevede l'applicazione di sanzioni amministrative.
L’accensione di fuochi per eliminare sterpaglie o vegetazione infestante è la causa principale degli incendi boschivi in provincia di Piacenza.
Le disposizioni inerenti il tipo di accensioni che è consentito fare, nel periodo ordinario o nel periodo di “grave pericolosità”, sono sintetizzate nel seguente elenco:
A) PERIODO ORDINARIO IN CUI È SCARSO IL RISCHIO DI INCENDI
Operazioni consentite
Accensione del fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali.
Accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati.
Abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali, dandone preventivo avviso, di almeno quarantotto ore, al locale Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato.
Operazioni non consentite
accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni.
Abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali senza averne dato preventivo avviso, di almeno quarantotto ore, al locale Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato.
Uso del fuoco per la pulizia di banchine e di scarpate delle vie di comunicazione confinanti con le aree forestali.
Abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo di pulizia. (deve intendersi l’abbruciamento della vegetazione non tagliata e non accatastata)
B) PERIODO IN CUI VIENE DICHIARATO LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’
Operazioni consentite
Abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante a distanza superiore a 200 m da area boscata.
Operazioni non consentite
Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.
Abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo di pulizia.
Tutte le operazioni non consentite nel periodo ordinario.
Si riportano di seguito integralmente gli Art. 33 – e 35 delle PM e PF:
Art 33 - E' vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni; durante il periodo dichiarato di grave pericolosità tale distanza è elevata a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali e nei terreni di cui sopra. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele negli spazi vuoti - previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili – il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco, prima di abbandonarlo.
E' consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree. Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi è permesso l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali dandone preavviso di almeno quarantottore, al locale Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento venga circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco; comunque si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento ed in giornate particolarmente umide; l'abbruciamento è vietato durante il periodo dichiarato di grave pericolosità.
Nei casi di cui ai commi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.
Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità, nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione incendio.
E' parimenti vietato l'abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo di pulizia. L'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 100 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi, elevati a 200 m in periodo dichiarato di grave pericolosità.
Art. 35
Le Amministrazioni provinciali e comunali ed i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti a mantenere sgombre da residui vegetali secchi e da rifiuti le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza confinanti con le aree forestali. Per la pulizia di tali aree e vietato l'uso del fuoco. Da qualsiasi strada è vietato gettare mozziconi di sigarette e fiammiferi.
SANZIONI PER I TRASGRESSORI
L’Art 33 delle PM e PF persegue l’infrazione alle disposizioni sopraccitate con la sanzione amministrativa che va da € 50,00 ad € 500,00 nel caso in cui non vengano rispettati i divieti di accensioni effettuate durante il periodo ordinario in cui è scarso il rischio di incendi. La stessa sanzione si applica nel caso di inadempienze all’art. 35 sopraccitato.
Qualora vengano effettuate accensioni non consentite nel corso del periodo dichiarato di grave pericolosità, la sanzione amministrativa va da un minimo di € 1.032 ad un massimo di € 10.329 come stabilito dalle disposizioni della Legge n° 353/2000 – Art 10, comma 6. Nel caso in cui si verifichi un incendio al bosco o si cagioni un incendio suscettibile di espandersi ad un’area boscata, il responsabile incorrerà anche nei reati di cui agli
Artt. 423 e seguenti del codice Penale ("Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). – Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni)
Inoltre, incorrerà nella sanzione amministrativa prevista dall’Art 26 del R.D. n° 3267/1923 che prevede un importo che va dal doppio al quadruplo del valore delle piante danneggiate o del danno commesso.
Ciao!
Ultima modifica di nèga il Gio Nov 11, 2010 12:03 am - modificato 1 volta. (Motivazione : errori ...)
nèga- utente registrato
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Età : 61
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Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Qui da noi (provincia di como) non puoi assolutamente accendere fuochi all'aperto, e in merito alle stufe a legna, puoi usarle solo se sono la tua fonte primaria di riscaldamento, altrimenti multa.
Se ti pescano a bruciare all'aperto sono 50€ di sanzione....
Questo è valido per i privati, per altre categorie non saprei....
Se ti pescano a bruciare all'aperto sono 50€ di sanzione....
Questo è valido per i privati, per altre categorie non saprei....
Alessio510- Moderatori
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Data d'iscrizione : 03.03.11
Bruciare ramaglie illegale?!?!?!
ciao ragazzi, riporto quanto riportato sul sito del corpo forestale dello stato:
"E' possibile effettuare l'abbruciamento in campo di residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale?
Una pratica particolarmente diffusa in campo agricolo, a seguito delle recenti modiche introdotte dall'art. 13 del D.Lgs. 205/2010, (che ha modificato l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006), non può essere più realizzata. Infatti, la norma ha stabilito che "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l′ambiente o mettono in pericolo la salute umana devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati.
La combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura, quindi, come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente oltre che amministrativamente, ai sensi dell′art. 256 del D.Lgs 152/2006.
Si riporta per maggior completezza il testo del sopra menzionato articolo (attività di gestione di rifiuti non autorizzata):
"Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. [...]"
Mentre in precedenza, quindi, i regolamenti dei fuochi controllati in agricoltura prevedevano il divieto di accendere fuochi solamente durante il periodo compreso tra il 15 giugno e 15 ottobre di ogni anno e, per i trasgressori stabilivano una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 51,00 ed € 258,00, adesso il divieto di bruciare sterpaglie, ramaglie e vegetazione secca in genere è valido sempre ed è diventato reato penale oltre a prevedere una sanzione amministrativa minima di € 2.600,00.
Le tre attuali possibilità consentite dalla legge per potere pulire i terreni e "smaltire i rifiuti" senza incorrere in sanzioni sono:
1 - Depositarli nei contenitori, se in piccole quantità;
2 - Conferirli nelle discariche pubbliche;
3 - Acquistare un trituratore degli scarti vegetali e spargerli poi sul terreno rendendoli così un composto organico concimante.
Le amministrazioni comunali sono tenute a mettere in atto, attraverso i vari canali a disposizione (incontri pubblici, manifesti, programmi radiofonici, siti telematici, etc), un'opera di informazione sulle nuove disposizioni di legge e, soprattutto, a creare le isole ecologiche comunali dove conferire e raccogliere i residui vegetali per il successivo corretto e legale smaltimento."
http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6289
voi cosa ne pensate????
da me fino all'anno scorso sono sicurissimo che nemmeno la forestale ne era al corrente di quest'abominio, visto che ha autorizzato alcuni miei amici che avevano tagliato legna a bruciare gli scarti....
"E' possibile effettuare l'abbruciamento in campo di residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale?
Una pratica particolarmente diffusa in campo agricolo, a seguito delle recenti modiche introdotte dall'art. 13 del D.Lgs. 205/2010, (che ha modificato l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006), non può essere più realizzata. Infatti, la norma ha stabilito che "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l′ambiente o mettono in pericolo la salute umana devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati.
La combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura, quindi, come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente oltre che amministrativamente, ai sensi dell′art. 256 del D.Lgs 152/2006.
Si riporta per maggior completezza il testo del sopra menzionato articolo (attività di gestione di rifiuti non autorizzata):
"Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. [...]"
Mentre in precedenza, quindi, i regolamenti dei fuochi controllati in agricoltura prevedevano il divieto di accendere fuochi solamente durante il periodo compreso tra il 15 giugno e 15 ottobre di ogni anno e, per i trasgressori stabilivano una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 51,00 ed € 258,00, adesso il divieto di bruciare sterpaglie, ramaglie e vegetazione secca in genere è valido sempre ed è diventato reato penale oltre a prevedere una sanzione amministrativa minima di € 2.600,00.
Le tre attuali possibilità consentite dalla legge per potere pulire i terreni e "smaltire i rifiuti" senza incorrere in sanzioni sono:
1 - Depositarli nei contenitori, se in piccole quantità;
2 - Conferirli nelle discariche pubbliche;
3 - Acquistare un trituratore degli scarti vegetali e spargerli poi sul terreno rendendoli così un composto organico concimante.
Le amministrazioni comunali sono tenute a mettere in atto, attraverso i vari canali a disposizione (incontri pubblici, manifesti, programmi radiofonici, siti telematici, etc), un'opera di informazione sulle nuove disposizioni di legge e, soprattutto, a creare le isole ecologiche comunali dove conferire e raccogliere i residui vegetali per il successivo corretto e legale smaltimento."
http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6289
voi cosa ne pensate????
da me fino all'anno scorso sono sicurissimo che nemmeno la forestale ne era al corrente di quest'abominio, visto che ha autorizzato alcuni miei amici che avevano tagliato legna a bruciare gli scarti....
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
topic corretto e riaperto.
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"La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
(Theodor Heuss, Presidente della Repubblica Federale di Germania dal 1949 al 1959).
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
In montagna, da me in Cadore, è da anni assolutamente vietato bruciare "liberamente" qualsiasi residuo vegetale, pena sanzioni pecuniarie salatissime e, non lo escludo, anche penali.
La ragione risiede nell'evitare il rischio che scintille trascinate dal vento possano innescare incendi tenuto anche conto della presenza di numerosi fienili in zona.
Cosa ne penso?
Penso che nei primi del novecento una intera borgata del mio paese fu ridotta in cenere perchè qualcuno a valle aveva bruciato le ramaglie dopo l'esbosco...
Giudizio finale: è una gran rottura ma è necessaria.
Buono smaltimento a tutti.
Beppe
La ragione risiede nell'evitare il rischio che scintille trascinate dal vento possano innescare incendi tenuto anche conto della presenza di numerosi fienili in zona.
Cosa ne penso?
Penso che nei primi del novecento una intera borgata del mio paese fu ridotta in cenere perchè qualcuno a valle aveva bruciato le ramaglie dopo l'esbosco...
Giudizio finale: è una gran rottura ma è necessaria.
Buono smaltimento a tutti.
Beppe
beppe65- ex moderatori
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Re: Abbruciamento ramaglie e norme
ciao ,ringrazio peppone per avere corretto il mio post
quello che mi fa più specie è che la forestale da me, come ho già detto,da ancora tranquillamente il permesso di bruciare,basta comunicargli il giorno che lo si intende fare....ovviamente però si tratta di permesso verbale, e come si sa verba volant...
quello che mi fa più specie è che la forestale da me, come ho già detto,da ancora tranquillamente il permesso di bruciare,basta comunicargli il giorno che lo si intende fare....ovviamente però si tratta di permesso verbale, e come si sa verba volant...
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Solito modo di fare le leggi e non informare i cittadini, nella pagina della mia provincia non ne parla assolutamente di questo divieto, http://www.provincia.lucca.it/attivitaproduttive/foreste/antincendio_divieti.php eppure dovrebbero essere aggiornate
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Re: Abbruciamento ramaglie e norme
un paio di anni fà mi è capitato di bruciare delle ramaglie nel bosco...
in quel caso avevo contattato la forestale che (ricordo benissimo) mi disse che se volevo bruciare dovevo farlo in un giorno piovigginoso, e che se per disgrazia, fosse successo qualcosa (esempio: propagazione delle fiamme ad altri terreni ed eventuali incendi) ne sarei stato responsabile...
penso di aver trovato un forestale un pò incavolato quel giorno, perchè mi disse che alla fine della fiera, erano tutti ca..i miei. penso che non ci fosse bisogno di dirmelo...
tuttavia sò (sono un volontario aib) che in caso di allerta per stagioni siccitose ove un incendio può diffondersi rapidamente, accendere e bruciare delle ramaglie vicine ad un bosco, può comportare a delle sanzioni non indifferenti...
in quel caso avevo contattato la forestale che (ricordo benissimo) mi disse che se volevo bruciare dovevo farlo in un giorno piovigginoso, e che se per disgrazia, fosse successo qualcosa (esempio: propagazione delle fiamme ad altri terreni ed eventuali incendi) ne sarei stato responsabile...
penso di aver trovato un forestale un pò incavolato quel giorno, perchè mi disse che alla fine della fiera, erano tutti ca..i miei. penso che non ci fosse bisogno di dirmelo...
tuttavia sò (sono un volontario aib) che in caso di allerta per stagioni siccitose ove un incendio può diffondersi rapidamente, accendere e bruciare delle ramaglie vicine ad un bosco, può comportare a delle sanzioni non indifferenti...
NIBBIO- utente registrato
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Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Piaccia o no.
http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_820.pdf
http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_820.pdf
Nonno_sprint- ex moderatori
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Re: Abbruciamento ramaglie e norme
io di solito quando taglio piante le ramaglie le lascio nel bosco a decomporsi, un paio d'anni e sono ridotte quasi in humus e cosi concimo anche il bosco saluti
lupo- utente registrato
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Località : provincia di belluno
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
dipende da quanti rami hai. se inizi a fare i mucchi i rami non si decompongono tanto in fretta. con il problema che se non si ha un trituratore (che io ad esempio non ho) e non puoi bruciare nel tuo bosco crescerà poco o nulla.. a parte i rovi.. anche se non sono in accordo con la norma cercherò di attrezzarmi per rispettarla. ot stamattina ho parlato con mio padre e ha detto che molti anni fa eri addirittura obbligato a bruciare i rami, per favorire la crescita di nuove piante, in quanto quando tagli piante e sottobosco bruciando tutto rimane tutto pulito. detto questo, e sarò ripetitivo, mi attrezzo per rispettare la norma. saluti.lupo ha scritto:io di solito quando taglio piante le ramaglie le lascio nel bosco a decomporsi, un paio d'anni e sono ridotte quasi in humus e cosi concimo anche il bosco saluti
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
anche qui se passano i vigili e ti beccano a bruciare ramaglie...sono cavoli amari.
il problema è che la gente non tanto "furba" brucia foglie o ramaglie ancora verdi che naturalmente fanno
un fumo davvero intenso e fastidioso.
basterebbe non bruciare le foglie ed essere sicuri che i rami siano realmente secchi.......e l'ideale sarebbe
bruciarne pochi alla volta.
il problema forse piu importante è naturalmente quello che se bruci in bosco,c'è il rischio di un probabile
incendio
il problema è che la gente non tanto "furba" brucia foglie o ramaglie ancora verdi che naturalmente fanno
un fumo davvero intenso e fastidioso.
basterebbe non bruciare le foglie ed essere sicuri che i rami siano realmente secchi.......e l'ideale sarebbe
bruciarne pochi alla volta.
il problema forse piu importante è naturalmente quello che se bruci in bosco,c'è il rischio di un probabile
incendio
azzalini69- utente registrato
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Re: Abbruciamento ramaglie e norme
domandina che sembra stupida, ma pensandoci bene non lo è mica tanto: visto che ste benedette ramaglie sono considerati rifiuti speciali, lasciarli nel bosco non equivale ad abbandonarli??? in pratica, non può essere pure considerato un reato??
a voi le considerazioni............
a voi le considerazioni............
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Il legislatore li classifica come rifiuti quindi....occorre un buon avvocato.
La codifica CER i rifiuti della silvicoltura li identifica con il codice 020107.
La codifica CER i rifiuti della silvicoltura li identifica con il codice 020107.
Nonno_sprint- ex moderatori
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Re: Abbruciamento ramaglie e norme
tonino ha scritto:domandina che sembra stupida, ma pensandoci bene non lo è mica tanto: visto che ste benedette ramaglie sono considerati rifiuti speciali, lasciarli nel bosco non equivale ad abbandonarli??? in pratica, non può essere pure considerato un reato??
a voi le considerazioni............
scusate ma se le ramaglie sono considerati rifiuti speciali( cosa che non mi sembra )per smaltirle dove dovrei portarle?cosa succede se le abbandono nel mio terreno e scoppia un incendio non innescato da me?
dovremo fare uso tutti di un trituratore ho chiamare un trattore con una trincia!?
sgaragnone- utente registrato
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Re: Abbruciamento ramaglie e norme
In montagna da me ramaglie e sfalcio devono essere conferite nella discarica pubblica.
Non mi risulta che siano rifiuti classificati come speciali, quindi non vi sono adempimenti particolari.
Non mi risulta che siano rifiuti classificati come speciali, quindi non vi sono adempimenti particolari.
beppe65- ex moderatori
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Re: Abbruciamento ramaglie e norme
beppe65 ha scritto:In montagna da me ramaglie e sfalcio devono essere conferite nella discarica pubblica.
Non mi risulta che siano rifiuti classificati come speciali, quindi non vi sono adempimenti particolari.
discarica pubblica intendi dire nei cassonetti?
sgaragnone- utente registrato
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Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Purtroppo con questa legge sono un po in disaccordo anche perché se tutti noi volessimo portare gli scarti di potatura o scarti del tagli di alberi in discarica non si sarebbero mai spazi tanto grandi da contenerli tutti per non parlare di spese nostre per il trasporto e loro per lo smaltimento. il trituratore sarebbe conveniente ma se non tutti possono permetterselo perché non lo forniscono loro anche in comodato d'uso sempre gratuito? scusate il tono polemico ma a volte vedo cose strane, far diventare un povero agricoltore o boscaiolo una persona da punire penalmente per un po di ramaglie mi pare eccessivo, fatto stà che condanno i piromani ma qui è tutt'altro discorso.
mimmotrapa- utente registrato
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Data d'iscrizione : 10.01.12
Età : 39
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Le cosiddette "isole ecologiche", "centri raccolta rifiuti", "ecocentri", "piattaforme ecologiche". A titolo esemplificativo http://www.centroraccoltarifiuti.it/sgaragnone ha scritto:
discarica pubblica intendi dire nei cassonetti?
Guarda se nella tua zona è attiva eventualmente la raccolta dello sfalcio a domicilio.
Mettere a bando il fuoco è un atto finalmente intelligente: puntualmente scappa di mano e distrugge l'ambiente e soprattutto è in campagna (almeno nella mia zona) è un problema di convivenza vista l'inciviltà e la sconsideratezza. Per come la vedo io per colpa di molti pagano tutti.
Poseidon X6- ex moderatori
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Data d'iscrizione : 26.07.11
Re: Abbruciamento ramaglie e norme
Quoto al 100% l'intervento di Poseidon: il rischio di un incendio è sempre elevatissimo quindi concordo il deterrente aspetto sanzionatorio.Poseidon X6 ha scritto:Le cosiddette "isole ecologiche", "centri raccolta rifiuti", "ecocentri", "piattaforme ecologiche". A titolo esemplificativo http://www.centroraccoltarifiuti.it/sgaragnone ha scritto:
discarica pubblica intendi dire nei cassonetti?
Guarda se nella tua zona è attiva eventualmente la raccolta dello sfalcio a domicilio.
Mettere a bando il fuoco è un atto finalmente intelligente: puntualmente scappa di mano e distrugge l'ambiente e soprattutto è in campagna (almeno nella mia zona) è un problema di convivenza vista l'inciviltà e la sconsideratezza. Per come la vedo io per colpa di molti pagano tutti.
Poi, diciamocela tutta: per chi ha residui quantitativamente limitati e sporadici, fare un giretto in discarica ogni tanto non è poi questo gran sacrificio...
beppe65- ex moderatori
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